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IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA
Identificazione e registrazione della popolazione canina: pubblicata l'Ordinanza ministeriale 6 agosto 2008
E' stata pubblicata (/G.U. n. 194 del 20-8-2008/) l'Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, concernente *misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina*. In particolare l'Ordinanza dispone che, a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per i successivi 24 mesi:
- č obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni ed alla presente ordinanza.
- il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. La disposizionenon si applica ai cani identificati mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.
- l'adempimento di cui sopra, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato: a) dai veterinari pubblici competenti per territorio; b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale;
- il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta'.
- il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
- č vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza.
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Data di creazione: 18/09/2008
Data di modifica: 05/07/2010
versione stampabile
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